La dimensione dei mercati in cui oggi operano le imprese è spesso superiore ai confini nazionali ed in molti casi eccede anche il limite dell’area Euro, evidenziando la necessità di registrare acquisti o vendite in valuta straniera. Se alla chiusura dell’esercizio contabile tutte le operazioni in valuta estera sono già state regolate avremo già effettuato le scritture necessarie, ma se invece abbiamo dei crediti o dei debiti in valuta estera dobbiamo affrontare tre problemi:
L’articolazione delle operazioni contabili necessarie alla redazione del bilancio di esercizio è molto diversa in ragione della tipologia dell’azienda per cui si lavora (quotata o non quotata, parte di un gruppo internazionale, ecc), dato che, oltre al bilancio redatto secondo i principi del codice civile, deve essere approntato un bilancio che segua i principi contabili internazionali. Ma procediamo con ordine.
L’art. 2525 del codice civile individua l’area di registrazione delle perdite o degli utili su cambi alla voce C17 bis del conto economico. L’art. 2425 bis precisa che “I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta devono essere determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta”.
L’art. 2426 al punto 8 bis integra i criteri di valutazione del precedente articolo aggiungendo che “le attività e le passività in valuta, ad eccezione delle immobilizzazioni, devono essere iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell’esercizio ed i relativi utili e perdite su cambi devono essere imputati al conto economico e l’eventuale utile netto deve essere accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo”. Appare opportuno rilevare che esiste un trattamento asimmetrico dell’utile su cambio rispetto alla perdita che rimane indisponibile sino all’effettiva realizzazione, mentre la perdita incide direttamente sulle disponibilità finanziarie dell’azienda. Tale approccio deriva dall’applicazione del principio di prudenza1.
Infine l’articolo 2427 al comma 1, punto 6-bis richiede che si inseriscano in nota integrativa gli elementi utili all’identificazione e comprensione di “effetti significativi delle variazioni dei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell’esercizio”.
È necessario integrare quanto già specificato dai precedenti articoli del codice civile con alcune considerazioni relative alla natura delle voci che stiamo considerando. Il credito/debito in valuta è, infatti, un evento di determinazione certa, ma di ammontare incerto; pertanto, nell’iscrivere i relativi importi tra le voci del bilancio, si deve tenere conto di quanto contenuto nel principio contabile n°26 (operazioni e partite in moneta estera).
Lo IAS2 n°21 si occupa della conversione delle poste di bilancio in valuta estera e prevede la conversione degli elementi monetari in valuta estera al tasso cambio relativo alla fine dell’esercizio (31 dicembre) e la rilevazione degli utili e delle perdite su cambio nel conto economico.
Lo IAS n°21 dispone che “un’operazione in valuta estera deve essere registrata, al momento della rilevazione iniziale nella valuta funzionale, applicando all’importo in valuta estera il tasso di cambio a pronti tra la valuta funzionale e la valuta estera in vigore alla data dell’operazione”, stabilendo successivamente che “a ogni data di riferimento del bilancio:
L’Italia ha introdotto l’applicazione dei principi contabili internazionali prevedendo l’obbligo di utilizzo degli IAS, oltre che per il bilancio consolidato delle società quotate, anche per:
L’analisi dei singoli IAS evidenzia delle divergenze e incompatibilità con il nostro sistema contabile. Tali differenze sono alla base della continua evoluzione del nostro contesto normativo, verso un’omogeneizzazione delle norme contabili e fiscali nazionali con quelle internazionali, riducendo così le divergenze tra i bilanci delle imprese che hanno già adottato gli IAS e le altre che non sono obbligate.
Le regole e la tecnica contabile individuano con puntualità la sequenza di operazioni da compiere; pertanto, in caso di crediti o debiti che matureranno oltre il 31 dicembre, nei libri contabili dell’azienda per cui lavoriamo dobbiamo, nel rispetto dei principi generali di chiarezza, veridicità e correttezza delle poste di bilancio:
In ordine agli strumenti di copertura dei rischi su cambio, lo strumento più utilizzato è il “contratto a termine in moneta estera”. Questo contratto si fonda su un accordo di vendita o di acquisto di un determinato importo di una valuta ad una specifica data e ad un tasso di cambio prefissato. Si raggiunge così l’obiettivo di predeterminare il valore futuro atteso del tasso di cambio e neutralizzare gli effetti di oscillazione del mercato. Tali contratti a termine, oltre che come sistemi di copertura del rischio, possono essere utilizzati come strumenti finanziari di tipo speculativo.
La normativa contabile internazionale assume una posizione di sostanziale convergenza con i principi e i criteri della normativa nazionale e non si evidenzia una necessità di predisporre scritture contabili alternative o sostanzialmente diverse da quelle originate dall’applicazione dei principi contabili nazionali.
Tuttavia si evidenzia un’apprezzabile differenza e precisamente con questo criterio non si considerano le variazioni nel tasso di cambio che sono intervenute successivamente alla chiusura dell’esercizio. Non si effettuano, pertanto, le operazioni di assestamento previste dai nostri principi per variazioni del tasso di cambio fin tanto che il valore contabile rettificato non superi il più basso tra il costo di sostituzione del bene ed il valore di vendita del bene stesso.
Il D.Lgs. 38/2005 ha introdotto un’importante modifica alle norme fiscali relative al trattemento delle poste in valuta estera incidendo direttamente sul contenuto dell’art. 110 comma 2 del TUIR. Ciò che si evidenzia è la totale irrilevanza ai fini fiscali degli oneri e dei proventi scaturiti all’adeguamento delle attività e delle passività in valuta al cambio di fine esercizio per i quali sarà però necessario stanziare solo le imposte differite sia nel caso di cambio favorevole (utili non tassati) sia nel caso di cambio sfavorevole (perdite non dedotte).
Iscrivendoti al feed rss non occorrerà visitare il sito: sarà il sito a venirti a visitare!
Questo sito ti offre un servizio gratuito. I costi e gli autori vengono pagati attraverso la pubblicità. Un grazie a tutti coloro che aiutano a mantenere in vita questo servizio gratuito semplicemente cliccando sui link pubblicitari.
Lascia un Commento